La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con Sentenza del 22/06/2023, n. 3784/XIII, ha stabilito che spetta l'esenzione IMU previsa per i fabbricati destinati alla vendita e non locati, classificati nel bilancio come rimanenze (c.d. beni merce), anche nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione, precisando che la decadenza dal beneficio - prevista dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 102/2013 - debba considerarsi "sanzione impropria" e, in quanto abolita con Legge n. 160/2019, art.1, comma 769, trova applicazione il principio del 'favor rei' fissato dall'art. 3 D.Lgs. n. 472/1997.